Reddito di cittadinanza: le agevolazioni per i datori di lavoro

DiPaolo Rotella

Reddito di cittadinanza: le agevolazioni per i datori di lavoro

Il “clamore mediatico” che ha caratterizzato l’introduzione del Reddito di cittadinanza, ha lasciato sotto traccia un elemento interessante della nuova normativa, rappresentato dalle potenziali agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti fruitori del Reddito di cittadinanza. È opportuno precisare che la piena operatività delle agevolazioni sarà subordinata ad una serie di chiarimenti ermeneutici e di prassi amministrativa (INPS in primiis) che consentiranno di esplicitare le concrete modalità di fruizione.

Il Decreto legge n. 4 del 29 gennaio 2019 istitutivo del Reddito di cittadinanza (RdC) prevede all’art. 8 incentivi economici per i datori di lavoro che assumeranno un percettore di Reddito di cittadinanza. Agevolabili sono le assunzioni effettuate da tutti i datori di lavoro privati, inclusi, quindi, tutti i datori di lavoro che non sono imprenditori  (studi professionali, associazioni di tendenza, fondazioni, società cooperative ecc.)

In modo particolare al datore di lavoro verrà riconosciuta sotto forma di esonero dei contributi previdenziali, la differenza tra tra i diciotto mesi di RdC e quanto già goduto dal percettore, per un importo della agevolazione contributiva comunque non inferiore alle cinque mensilità. Nel caso di rinnovo del RdC, previa sospensione mensile come previsto dall’art. 3 comma 6 del Decreto n. 29/2019, l’esonero sarà concesso in misura fissa per un importo pari a 5 mensilità. L’agevolazione stante al tenore letterale della prefata norma, riguarderebbe non solo i contributi a carico del datore di lavoro ma anche la quota a carico del lavoratore. Rimangono esclusi dalla agevolazione contributiva i premi assicurativi dovuti all’INAIL. L’agevolazione contributiva viene aumentata di una mensilità nell’ipotesi di assunzione di donne o di soggetti c.d. “svantaggiati” secondo la definizione contenuta nell’art. 2, comma 4, Regolamento UE 651/2014, vale a dire coloro:

a) che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) che hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello Isced 3) o che non hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito;
d) che non hanno superato i 50 anni di età;
e) che vivono da soli con una o più persone a carico;
f) che sono occupati in settori o professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna;
g) chi appartiene ad una minoranza etnica ed ha la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale.

L’esonero non potrà comunque essere superiore ai 780 euro mensili e superare il tetto mensile dei contributi dovuti per il lavoratore beneficiario del RdC.

{box_nel_testo_1}

Il datore di lavoro privato che abbia intenzione di fruire dei benefici contributivi ipotizzati deve, preventivamente, comunicare, ad una apposita piattaforma digitale, di prossima istituzione, le disponibilità relative ai posti vacanti. Qualora l’assunzione avvenga tramite l’attività di un soggetto accreditato ex art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015 (agenzie di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale) una parte degli importi del Reddito di cittadinanza viene “trasferita” a favore di tali soggetti. Uno dei limiti evidenti della norma, è rappresentato dai requisiti che dovrà avere l’assunzione del soggetto percettore:

  • l’assunzione dovrà essere con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il legislatore inspiegabilmente esclude dalle agevolazioni le assunzioni a tempo parziale;
  • l’assunzione dovrà avere natura “incrementale” ex art. 31, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 150/2015. Il calcolo va effettuato mensilmente, confrontando il numero dei lavoratori equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, con esclusione dal computo della base occupazionale media di chi abbia abbandonato il posto di lavoro per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Per i datori di lavoro che iniziano l’attività in corso d’anno ogni assunzione a tempo pieno ed indeterminato avrà natura incrementale;
  • il datore di lavoro non dovrà licenziare il lavoratore agevolato, se non per giusta causa o giustificato motivo (il comma 1 dell’art. 8 non specifica in alcun modo se il licenziamento per giustificato motivo debba essere oggettivo o soggettivo). Il datore in caso di licenziamento dovrà restituire l’agevolazione percepita maggiorata delle sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lettera a) della legge n. 388/2000. Quest’ultima disposizione prevede, in ragione d’anno, un importo pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 5,5% con un tetto non superiore al 40% dei contributi e premi non corrisposti entro la scadenza di legge. L’assunzione non può riguardare, inoltre, un lavoratore che, nei sei mesi antecedenti, sia stato licenziato dalla stessa impresa o da altre aziende in situazione di collegamento o di controllo anche per interposta persona;
  • l’agevolazione è sottoposta alla regola del “de minimis”;
  • il diritto alla fruizione degli incentivi e’  subordinato  al  rispetto  delle  condizioni  stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, quindi il possesso del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Rimangono fermi gli altri obblighi previsti per la generalità delle agevolazioni contributive ex art. 31 del D.lgs. 150/2015: rispetto del diritto di precedenza, assunzione che non deve avvenire per un obbligo ex lege, assunzione che non può avvenire in una unità produttiva ove siano in corso riduzioni o sospensioni di orario di lavoro con interventi di sostegno del reddito, qualora l’assunzione agevolata riguardi un lavoratore con la medesima qualifica dei lavoratori in integrazione salariale.

Info sull'autore

Paolo Rotella editor