La circolare n. 8/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sorpreso alcuni addetti ai lavori delle risorse umane, forse perché per la prima volta l’Ispettorato entra a “gamba tesa” sull’utilizzo fraudolento dei tirocini formativi, spesso adoperati come strumento dissimulatore di un sottostante e sostanziale rapporto di lavoro subordinato. In realtà le indicazioni operative rivolte al personale ispettivo non devono sorprendere alla luce del fatto che già lo scorso 8 febbraio, la Commissione Centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, aveva inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro per l’anno 2018. L’attività di vigilanza dell’Ispettorato, tiene conto delle competenze esclusive della legislazione Regionale in materia di tirocini extracurriculari, a norma dell’articolo 117 comma 4 della Costituzione, anche alla luce delle rinnovate linee guida adottate in data 25 maggio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
La circolare numero 8 dell’Ispettorato assume un certo interesse in quanto offre alcune indicazioni che potremmo definire “sintomatiche” dell’assenza di genuinità del tirocinio. E’ evidente, infatti, che molto spesso il tirocinio extracurriculare venga adoperato non tanto per consentire al tirocinante l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorarne l’occupabilità, ma diventa strumento elusivo, al fine di ottenere forza lavoro effettiva a costi di gran lunga inferiori rispetto quelli che contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato. Non dobbiamo infatti dimenticare che il tirocinante non è un lavoratore subordinato, il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro ex art. 2094 e 2222 del codice civile, ed in quanto tale non incide sullo stato di disoccupazione.
La circolare dell’Ispettorato enuncia i casi che consentiranno al personale ispettivo di ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto intercorso tra le parti, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall’art. 1 del D.lgs. 81/2015. A mio avviso le violazioni in materia possono essere distinte in due macro-categorie:
Sono quelle che si sostanziano nella violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto del tirocinio. Ciò avviene, ad esempio, nelle ipotesi di durata del tirocinio per un periodo inferiore al limite minimo o per un periodo superiore al limite massimo, previsto dalla normativa regionale. Altre ipotesi possono riguardare l’assenza dei requisiti soggettivi previsti per il tirocinante (soggetti in stato di disoccupazione,soggetti destinatari di strumenti di sostegno al reddito, soggetti disabili, ecc.) o l’assenza dei requisiti previsti dal soggetto promotore, l’assenza di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante, assenza del piano formativo individuale.
Sono quelle forse più difficili da delineare, ma che necessitano di una particolare attenzione al momento della attivazione del tirocinio. Qui l’Ispettorato evidenzia una sorta di “fenomenologia” dell’assenza di genuinità del tirocinio, vale a dire degli indizi che meritano di essere approfonditi da parte del personale ispettivo, al fine di comprendere se de facto quest’ultimo celi un rapporto di lavoro subordinato. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nell’ipotesi di un tirocinio avente ad oggetto attività dal contenuto professionale elementare o addirittura nullo, tali da espletarsi in maniera del tutto routinaria. E’ evidente, inoltre, che nell’ipotesi in cui il tirocinante sia l’unica risorsa a svolgere una attività essenziale e portante (e quindi non sussidiaria e/o complementare) all’interno dell’organizzazione aziendale, il contenuto formativo del tirocinio appare alquanto dubbio e discutibile. La circolare non fa alcun riferimento all’età massima del tirocinante. Questo è un aspetto a mio avviso importante da sottolineare, in quanto molto spesso si ritiene che il tirocinio debba necessariamente configurarsi come uno strumento indirizzato a giovani o a persone alla prima esperienza professionale. Nulla vieta, tuttavia, di adoperare il tirocinio, sempre nel rispetto della normativa e dei requisiti di genuinità giust’appunto enucleati, anche nei confronti di profili senior, che vogliano inserirsi nuovamente nel processo produttivo o adeguarsi a nuovi standard tecnologici ed operativi.
L’apparato sanzionatorio si dispiega in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale. Viene prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le seguenti violazioni definite non sanabili relative:
• ai soggetti titolati alla promozione;
• alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
• alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
• alla durata massima del tirocinio;
• al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
• al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
• alla convenzione richiesta ed al relativo piano formativo.
Sono soggette, in una prima fase, a semplice invito alla regolarizzazione e, in caso di successivo inadempimento alla medesima procedura di intimazione ed interdizione, le seguenti ipotesi sanabili:
• inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
• violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
• violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.
Qualora il personale ispettivo dovesse riscontrare l’attivazione di un tirocinio da parte di un soggetto che risulti interdetto dalla Regione o la prosecuzione del rapporto di tirocinio per il quale abbia ricevuto intimazione alla cessazione; in tali casi si procederà alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Info sull'autore