Archivio annuale 2021

DiPaolo Rotella

“Nuovo” DURC di congruità: come funziona?

Per le ristrutturazioni di edifici civili, la percentuale minima di incidenza della manodopera sul valore totale del cantiere dovrà essere del 22 per cento. Sotto questa soglia, scatteranno le verifiche e l’impresa potrà essere dichiarata irregolare.

Si tratta di un provvedimento anticipato da diversi atti: il decreto legge 76/2020 e l’accordo collettivo del 10 settembre 2020, che individua i nuovi indici di congruità, divisi per tipo di lavori e recepiti oggi dall’esecutivo. L’obiettivo è doppio: contrasto al lavoro nero e ai fenomeni di dumping contrattuale.

Il decreto agisce sui lavori pubblici, su quelli privati (solo sopra i 70mila euro), sui subappalti, ma anche in caso di lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione. E riguarda tutte le attività «direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile». Si parte dai lavori denunciati a partire da novembre 2021.

Il riferimento saranno i dati comunicati alla Cassa edile sul valore complessivo dell’opera e sul valore dei lavori edili previsti. Prima del saldo finale dei lavori, l’impresa dovrà richiedere proprio alla Cassa edile l’attestazione di congruità della manodopera. Qualora non sia possibile rilasciarla, le difformità riscontrate saranno comunicate in maniera analitica all’impresa, con l’invito a regolarizzare la sua posizione entro quindici giorni. Scaduto questo termine, scatterà l’iscrizione nella Banca dati delle imprese irregolari.

Qualora lo scostamento dagli indici sia pari o inferiore al 5%, l’attestazione potrà essere rilasciata, previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. In alternativa, l’impresa non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa edile.

 

 

DiPaolo Rotella

Nuove indennità per lavoratori precari

A favore di alcune categorie di lavoratori, non coperte da ammortizzatori e in difficoltà per le chiusure conseguenti alla crisi epidemica, già sostenute dal decreto Ristori, l’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni (Dl 41/2021) interviene con una nuova una tantum di 2.400 euro destinata a coprire i primi tre mesi del 2021, erogata dall’Inps.

All’indennità potranno fare ricorso (comma 2) sulla base di determinati requisiti anche gli appartenenti alle stesse categorie che abbiano perso o ridotto il lavoro dopo il 30 novembre scorso, data di entrata in vigore del Ristori quater, sulla base di una domanda da presentare entro il 30 aprile all’Istituto. Ecco le categorie interessate.

Settore turistico-termale
L’indennità è destinata anzitutto ai dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali, compresi quelli in somministrazione, i quali abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni. Per accedere ai fondi gli interessati devono avere svolto almeno 30 giornate di lavoro nello stesso periodo e non essere titolari alla stessa data di pensione, rapporto di lavoro dipendente o Naspi. Per i lavoratori con contratto a termine non titolari di pensione e rapporto di lavoro dipendente sempre al 23 marzo scorso l’indennizzo è consentito se titolari di uno o più contratti per almeno 30 giornate dal 1° gennaio 2019 e di altrettanti anche nel corso del 2018.

Stagionali e intermittenti
Pari condizioni di accesso all’indennità – riduzione o sospensione involontaria del lavoro dall’inizio 2019 al 23 marzo 2021 e almeno 30 giorni lavorati nello stesso arco di tempo – sono stabilite anche per gli stagionali dipendenti e somministrati in settori diversi da quello turistico e termale e per gli intermittenti.

Autonomi e venditori
Se non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità spetta anche ai lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva e privi di contratto al 23 marzo 2021, i quali alla stessa data risultino già iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile dal 1° gennaio 2019, nonché ai venditori a domicilio iscritti alla Gestione separata con reddito 2019 superiore a 5mila euro.

Tanto gli stagionali di altri settori, quanto gli autonomi e i venditori, al momento della domanda non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, o essere titolari di pensione.

Settore spettacolo
Un tetto massimo di reddito condiziona il percepimento dell’indennità da parte dei lavoratori dello spettacolo. Nel caso di iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 i 2.400 euro spettano con un reddito 2019 non superiore a 75mila euro (50mila nel decreto Ristori), a condizione che non siano titolari di pensione, né di contratto di lavoro a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. La medesima indennità, infine, è prevista per gli iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati e reddito non superiore a 35mila euro.