Decontribuzione e coinvolgimento paritetico dei lavoratori

DiPaolo Rotella

Decontribuzione e coinvolgimento paritetico dei lavoratori

La legge n. 208/2015 aveva segnato il “ritorno” della detassazione dei premi di produttività, detassazione che per la prima volta nel nostro ordinamento diveniva strutturale, superando i limiti e le incertezze di interventi una tantum che in passato avevano scoraggiato i datori di lavoro nell’utilizzo di tali misure incentivanti. Questo primo passo verso forme di “welfare contrattato” ha avuto una decisiva conferma con il Decreto Legge n. 50/2017, che novellando integralmente il comma 189 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, introduce la decontribuzione piena in favore dei lavoratori, e la riduzione del 20% dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro. La decontribuzione si fonda su un presupposto fondamentale, vale a dire l’implementazione di forme di engagement dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. La ratio della norma è chiara: tentare di incentivare forme di cooperazione e collaborazione bottom-up che consentano di ottenere maggiori livelli di redditività e competitività aziendale. In tale prospettiva – come già sottolineato dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016 – è fondamentale che i lavoratori siano parte attiva dei processi decisionali, e che quindi tale coinvolgimento non sia “formale”, con la semplice realizzazione, ad esempio, di gruppi di consultazione, addestramento o formazione. Gli strumenti di coinvolgimento dei lavoratori dovranno essere disciplinati da un contratto collettivo di secondo livello, in conformità alle regole previste dalla Legge di Stabilità 2016 e dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016: il contratto collettivo aziendale o territoriale, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze aziendali, dovrà essere depositato con procedura telematica entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione presso la sede ITL competente per territorio. L’agevolazione contributiva potrà essere applicata su premi che non superino la soglia degli 800 euro annui ed in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017. Una delle criticità che si ravvisa, e che rende meno “appetibile” lo sgravio per i lavoratori, è che a norma del co. 1 dell’art. 55 del Decreto legge de qua, per i premi erogati è “corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici” ergo una riduzione dell’accantonamento contributivo calcolato sui premi stessi.

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Paolo Rotella editor