Le nuove (complicate) regole in materia di compensazione

DiPaolo Rotella

Le nuove (complicate) regole in materia di compensazione

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto diverse modifiche alle compensazioni c.d. orizzontali previste dall’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997. Cerchiamo di semplificarne l’esposizione al fine di rendere quanto più chiaro possibile il quadro normativo:

  1. Si riduce da 15.000 euro 5.000 euro annui l’obbligo di apposizione del visto di conformità alle compensazione di crediti. Questo cosa implica in termini pratici per il contribuente? Se ad esempio nel caso di compensazione IVA in F24 si supera il nuovo limite dei 5.000 euro, al fine di procedere alla compensazione il contribuente sarà obbligato a presentare preventivamente la dichiarazione fiscale dalla quale emerge il credito portato in compensazione, facendo apporre il visto di conformità.
  2. Dal 24 aprile le deleghe F24 contenenti crediti in compensazione  di qualsiasi natura dovranno essere presentate mediante gli strumenti messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate (Entratel – Fisconline) o per il tramite di un professionista abilitato. Non potranno essere più adoperati servizi diversi come ad esempio l’home banking.

Un dubbio nasce spontaneo circa la natura dei crediti da compensare. Si pensi ad esempio alla presenza  – nell’ipotesi di un datore di lavoro che operi ritenute in qualità di sostituto di imposta – dei crediti relativi al c.d. bonus 80 euro (codice tributo 1655) ex art. 1 del D.L. n. 66/2014, o dei crediti derivanti da rimborsi per assistenza fiscale dei sostituti di imposta. Come evidenziato da una interessante circolare della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro tali fattispecie dovrebbero rimanere escluse dalla nuova disciplina, ma si attendono ulteriori chiarimenti in merito da parte dell’Agenzia.

Vediamo in maniera schematica quali sono allo stato attuale le modalità di presentazione del modello F24 per i titolri di partita IVA:

  • DELEGA F24 CON SALDO A ZERO: Presentazione esclusivamente mediante Entratel, Fisconline o intermediario abilitato (Consulente del lavoro, Commercialista, ecc.)
  • DELEGA F24 CON SALDO POSITIVO SENZA COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI: Presentazione esclusivamente in modalità telematica (no cartaceo) in questo caso anche attraverso i tradizionali servizi di home banking.
  • DELEGA F24 CON SALDO POSITIVO CON COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI: Presentazione esclusivamente mediante Entratel, Fisconline o intermediario abilitato (Consulente del lavoro, Commercialista, ecc.)

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Paolo Rotella editor