Una pericolosa tendenza che emerge nel mercato del lavoro italiano, è rappresentata da quella insopprimibile tentazione ad utilizzare l’appalto di servizi come strumento non tanto occulto di utilizzo di manodopera, fattispecie che rientrerebbe nella somministrazione fraudolenta ed oggetto di un corposo regime sanzionatorio. E’ incredibile pensare a quanti datori di lavoro si sentano – a torto – tutelati dal sillogismo: “i dipendenti non sono i miei, non corro alcun rischio“. Proprio negli appalti esoaziendali si nascondono le maggiori insidie e i maggiori pericoli della responsabilità solidale ex art. 29 del D.lgs. 276/2003 ex lege Biagi, ed in questa prospettiva la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 254/20017 estende in misura rilevante la responsabilità delle imprese che esternalizzano i processi produttivi per il tramite anche di un contratto di subfornitura.
La vicenda è semplice ed alquanto interessante: la Corte di appello di Venezia – chiamata a decidere sul contro ricorso proposto da una società committente avverso la statuizione di primo grado con la quale era stata condannata al pagamento di retribuzioni non corrisposte dall’impresa (sua) subfornitrice, ai lavoratori di quest’ultima – ha sollevato la questione incidentale di legittimità costituzionale della norma, applicata dal primo giudice, di cui all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Secondo la Corte rimettente detta norma – nel disporre che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori […] a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi […] in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto” – “non è suscettibile di essere applicata oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto), né la natura della disposizione e la diversità di fattispecie contrattuale tra subappalto e subfornitura, consente un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa“. In modo particolare, la mancata estensione della responsabilità solidale anche ad altre tipologie contrattuali, quale quella della subfornitura, realizzerebbe una violazione di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché al principio della giusta ed equa retribuzione ex art. 36.
La disciplina della subfornitura è contenuta nella legge del 18 giugno 1998, n. 192, e presenta una funzione che potremmo definire integrativa. La prestazione del subfornitore nel processo produttivo dell’impresa committente si innesca «in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi» forniti dall’impresa medesima. La Corte Costituzionale, ripercorrendo le diverse interpretazioni sulla natura del contratto di subfornitura, vale a dire se quest’ultimo potesse essere considerato come species del contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile, o invece come autonoma figura contrattuale, evidenzia come, a prescindere dall’orientamento ermeneutico adottato, non è escludibile una estensione della responsabilità solidale anche nell’ipotesi di subfornitura: “Ciò in quanto la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.”
Il committente è obbligato – quindi – con il subfornitore per tutti i crediti retributivi e previdenziali dei dipendenti di questi ultimi.
Si possono i discutere i principi ermeneutici che stanno dietro questa importantissima sentenza della Corte Costituzionale. Un dato è certo, chi adopera strumenti di esternalizzazione dei processi produttivi dovrebbe valutare con estrema attenzione la solidità dei partner commerciali, e soprattutto, conoscere ex ante i rischi e le implicazioni della responsabilità solidale.
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