Nuovi voucher: back to the future?

DiPaolo Rotella

Nuovi voucher: back to the future?

A leggere bene il DDL n. 2853 di conversione in legge del decreto-legge n. 50/2017, la nuova disciplina delle prestazioni occasionali presenta degli elementi di assoluta novità (e criticità) rispetto al vecchio voucher. L’operatività delle norme renderà chiaro se l’intento del legislatore (realizzare uno strumento normativo tale da favorire le prestazioni occasionali limitandone gli abusi) sarà raggiunto. A mio modestissimo avviso l’impianto normativo così concepito – seppur con qualche riserva sulla tecnica giuridica adottata – sembra avere una sufficiente tenuta anti-elusiva.
Ma andiamo con ordine. Cosa sono le nuove prestazioni di lavoro occasionali? Ecco, qui si presenta in tutta la sua plasticità uno dei limiti della nuova normativa (nel solco della precedente disciplina). Si parla di “prestazioni di lavoro occasionali” definendone i limiti in senso temporale e quantitativo (che ora vedremo) ma appare azzardato parlare di contratto di prestazioni occasionali, come dichiara la lettera b) comma 6 dell’art. 54-bis del DDL. Se la memoria non mi inganna gli elementi essenziali del contratto ex art. 1325 del codice civile sono:

– L’accordo
– La causa
– L’oggetto
– La forma, quando risulta richiesta dall’ordinamento ad substantiam

Nel caso delle nuove prestazioni occasionali parlare di contratto appare eccessivo. Il legislatore definisce il contenuto delle prestazioni occasionali semplicemente disegnandone i limiti. Quello temporale fa riferimento all’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre), e ad un numero massimo di 280 ore in tale periodo, mentre quello economico viene ridotto rispetto alla precedente disciplina:

– Per ciascun prestatore in riferimento al medesimo utilizzatore: max 2.500 euro
– Per ciascun prestatore in riferimento alla totalità degli utilizzatori: max 5.000 euro
– Per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori: max 5.000 euro

Tali importi sono da considerarsi al lordo o al netto? Non è dato sapere! La legge (incomprensibilmente) tace su tale aspetto. Il lavoratore verrà iscritto alla gestione separata INPS e tutelato ai fini INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre i compensi, come già previsto dalla “vecchia” normativa sui voucher, sono esenti da IRPEF, non fanno perdere lo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno. Sono computati in misura pari al 75% del loro importo compensi per prestazioni occasionali rese dai seguenti soggetti:

– Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
– Giovani con meno di venticinque anni di età se iscritti ad un ciclo di studi
– Disoccupati ex art. 19 del D.lgs. n. 150/2015
– Percettori di misure integrative di sostegno al reddito (NASPI o nuovo Reddito di Inclusione REI)

Al fine di porre un limite ai comportamenti elusivi viene previsto che le prestazioni di lavoro occasionale non sono attivabili nei confronti di un lavoratore che era già stato alle dipendenze del committente negli ultimi sei mesi, anche attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre la nuova norma prevede apertis verbis (ma non vi era alcun dubbio in merito anche in vigenza della precedente disciplina) ex artt. 6 e ss. Del D.lgs. 66/2003 che il prestatore ha diritto al riposo giornaliero.
Per quanto concerne la platea dei potenziali utilizzatori delle nuove prestazioni occasionali la norma distingue:

Persone fisiche che possono ricorrere alle prestazioni occasionali attraverso il c.d. “Libretto Famiglia”. Il libretto si compone di titoli di pagamento con valore nominale di euro 10 lordi (comprensivi di contributi previdenziali INPS, assicurazione INAIL e commissioni). I singoli titoli possono essere utilizzati per prestazioni di lavoro non superiori ai 60 minuti, per il pagamento di a) piccoli lavori domestici (es. giardinaggio, pulizia, manutenzione) b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate e/o con disabilità, c) insegnamento privato (lezioni private).
Mediante la piattaforma informatica che verrà messa a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore persona fisica dovrà comunicare entro il 3 del mese successivo a quello in cui si è verificata la prestazione, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione lavorativa.

Altri utilizzatori che non abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione delle imprese nel settore dell’edilizia e affini, nonché nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e/o sevizi. Per quanto concerne la misura minima oraria del compenso, qui emerge una delle più importanti novità rispetto alla precedente normativa. Non mi sembra azzardato parlare di una latente introduzione di una forma di salario minimo garantito. Mentre infatti la precedente disciplina menzionava un valore nominale del buono orario (ex art. 49 comma 2 del D.lgs. 81/2015) ora la legge fissa esplicitamente una misura minima di compenso pari a 9 euro. Aumenta inoltre la contribuzione a carico del datore di lavoro, de facto parificata a quella della generalità dei lavoratori subordinati, con una percentuale pari al 33%, ed una quota per l’assicurazione INAIL pari al 3,5% del compenso.
Mentre gli adempimenti, nella fattispecie di persone fisiche, possono essere espletati ex post, nel caso di tutti gli altri utilizzatori la comunicazione all’INPS (e non più all’Ispettorato del Lavoro) deve essere effettuata ex ante almeno 60 minuti prima che inizi la prestazione.
L’utilizzatore dovrà comunicare:

– I dati anagrafici del prestatore
– Il luogo di svolgimento della prestazione, la data e l’ora
– l’oggetto della prestazione
– il compenso pattuito, comunque non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata. Di fatto il legislatore prevede una durata minima della prestazione di lavoro accessorio di 4 ore consecutive. Nel caso in cui la prestazione lavorativa, per qualsiasi motivo, non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicarne la revoca entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

Le imprese agricole che potranno adoperare le prestazioni occasionali relativi ad alcuni soggetti selezionati:

– Pensionati
– Studenti “over 25”,
– Disoccupati
– Percettori di integrazioni salariali (anche nuovo reddito di inclusione)

Per il lavoro agricolo il compenso dovrà essere pari alla retribuzione oraria prevista dal CCNL a livello nazionale, anche se ritengo che più opportunamente (visto le caratteristiche del settore) il parametro di riferimento dovrebbe essere la contrattazione provinciale.

Novità assoluta riguarderà le modalità di erogazione dei compensi. Sarà infatti l’INPS che provvederà al materiale pagamento della prestazione entro giorno 15 del mese successivo alla effettuazione della prestazione stessa.

 

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Paolo Rotella editor