Il “clamore mediatico” che ha caratterizzato l’introduzione del Reddito di cittadinanza, ha lasciato sotto traccia un elemento interessante della nuova normativa, rappresentato dalle potenziali agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti fruitori del Reddito di cittadinanza. È opportuno precisare che la piena operatività delle agevolazioni sarà subordinata ad una serie di chiarimenti ermeneutici e di prassi amministrativa (INPS in primiis) che consentiranno di esplicitare le concrete modalità di fruizione.
Il Decreto legge n. 4 del 29 gennaio 2019 istitutivo del Reddito di cittadinanza (RdC) prevede all’art. 8 incentivi economici per i datori di lavoro che assumeranno un percettore di Reddito di cittadinanza. Agevolabili sono le assunzioni effettuate da tutti i datori di lavoro privati, inclusi, quindi, tutti i datori di lavoro che non sono imprenditori (studi professionali, associazioni di tendenza, fondazioni, società cooperative ecc.)
In modo particolare al datore di lavoro verrà riconosciuta sotto forma di esonero dei contributi previdenziali, la differenza tra tra i diciotto mesi di RdC e quanto già goduto dal percettore, per un importo della agevolazione contributiva comunque non inferiore alle cinque mensilità. Nel caso di rinnovo del RdC, previa sospensione mensile come previsto dall’art. 3 comma 6 del Decreto n. 29/2019, l’esonero sarà concesso in misura fissa per un importo pari a 5 mensilità. L’agevolazione stante al tenore letterale della prefata norma, riguarderebbe non solo i contributi a carico del datore di lavoro ma anche la quota a carico del lavoratore. Rimangono esclusi dalla agevolazione contributiva i premi assicurativi dovuti all’INAIL. L’agevolazione contributiva viene aumentata di una mensilità nell’ipotesi di assunzione di donne o di soggetti c.d. “svantaggiati” secondo la definizione contenuta nell’art. 2, comma 4, Regolamento UE 651/2014, vale a dire coloro:
a) che non hanno un impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) che
hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) che
non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello
Isced 3) o che non hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di
due anni e non hanno ancora ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito;
d) che
non hanno superato i 50 anni di età;
e) che
vivono da soli con una o più persone a carico;
f) che
sono occupati in settori o professioni caratterizzati da un tasso di disparità
uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna;
g) chi
appartiene ad una minoranza etnica ed ha la necessità di migliorare la propria
formazione linguistica e professionale.
L’esonero non potrà comunque essere superiore ai 780 euro mensili e superare il tetto mensile dei contributi dovuti per il lavoratore beneficiario del RdC.
{box_nel_testo_1}
Il datore di lavoro privato che abbia intenzione di fruire dei benefici contributivi ipotizzati deve, preventivamente, comunicare, ad una apposita piattaforma digitale, di prossima istituzione, le disponibilità relative ai posti vacanti. Qualora l’assunzione avvenga tramite l’attività di un soggetto accreditato ex art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015 (agenzie di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale) una parte degli importi del Reddito di cittadinanza viene “trasferita” a favore di tali soggetti. Uno dei limiti evidenti della norma, è rappresentato dai requisiti che dovrà avere l’assunzione del soggetto percettore:
Info sull'autore